Art. 22.
(Obblighi di denuncia).

      1. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
      2. Il difensore civico può richiedere all'autorità giudiziaria di essere informato dell'eventuale inizio del procedimento penale. L'autorità giudiziaria informa il difensore civico della richiesta di archiviazione del procedimento penale.
      3. Al difensore civico è data comunicazione dell'inizio dell'azione penale nei casi in cui è ammessa la costituzione di parte civile del medesimo difensore civico ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Il difensore civico segnala al procuratore generale presso la Corte dei conti eventuali irregolarità che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.